IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 4 giugno 1991, n. 186, concernente l'istituzione del
Comitato  interministeriale  per  la  programmazione  economica   nel
trasporto (CIPET);
  Visto  l'art. 3 della citata legge n. 186 del 1991, che istituisce,
presso il Ministero  dei  trasporti,  il  Segretariato  del  CIPET  e
demanda  al  Presidente del Consiglio dei Ministri di determinare con
proprio decreto, su conforme parere del CIPET, l'articolazione  degli
uffici del Segretariato;
  Visto l'art. 4 della citata legge n. 186 del 1991, che determina le
funzioni del Segretariato del CIPET;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  parere  conforme  espresso  dal CIPET nella seduta del 2
agosto 1991;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 17 ottobre 1991;
  Sulla proposta del Ministro dei trasporti;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Il  Segretariato  del  CIPET, istituito presso il Ministero dei
trasporti, assiste il comitato nell'esercizio delle funzioni ad  esso
attribuite,  svolgendo  a  tal  fine  tutti i compiti di istruttoria,
preparazione, analisi, raccolta ed  elaborazione  dei  dati  e  delle
informazioni, studio e valutazione, formulazione di proposte.
  2. I compiti di cui al comma 1 sono svolti secondo le direttive del
CIPET  e  in  collaborazione con gli uffici della segreteria generale
della programmazione per tutto cio' che  concerne  l'istruttoria,  la
formulazione  e  la valutazione delle attivita' di programmazione. Il
Segretariato assicura, altresi', in relazione a singoli argomenti, il
raccordo con i Ministeri interessati.
  3. Il CIPET adotta criteri di coordinamento per il  Segretariato  e
il  servizio  di  segreteria amministrativa assicurato, per le sedute
del  CIPET,  dalla  Direzione   generale   per   l'attuazione   della
programmazione   economica   del   Ministero  del  bilancio  e  della
programmazione economica.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato il  rinvio.    Restano  invariati  il
          valore   e   l'efficacia   degli   atti   legislativi  qui'
          trascritti.
          Note alle premesse:
            - Il testo dell'art. 3, comma 5, della legge n.  186/1991
          (Istituzione   del   Comitato   interministeriale   per  la
          programmazione economica  nel  trasporto  -  CIPET)  e'  il
          seguente: "L'articolazione degli uffici del Segretariato e'
          determinata,  su conforme parere del CIPET, con decreto del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica. A decorrere dalla data
          di  pubblicazione di tale decreto cessano le funzioni della
          segreteria  tecnica  istituita  presso  il  Ministero   dei
          trasporti ai fini dell'approntamento del piano generale dei
          trasporti,  ed  e'  abrogato l'art. 3 della legge 15 giugno
          1984, n.  245".
             - Il testo dell'art. 4 della medesima legge n.  186/1991
          e' il seguente:
             "Art. 4. - 1. Il Segretariato del CIPET:
               a)  compie,  in  raccordo con gli uffici dei Ministeri
          interessati ai singoli argomenti, il cui  eventuale  parere
          e'  tenuto a trasmettere al CIPET, l'istruttoria tecnica ed
          assiste il CIPET  nell'esercizio  delle  funzioni  ad  esso
          attribuite;
               b) raccoglie, analizza, elabora e conserva i dati e le
          informazioni  tecnico-amministrative  concernenti  il piano
          generale dei trasporti;
               c)   in   collaborazione   con   gli   organi    della
          programmazione   economica   generale,  valuta  i  progetti
          previsti  dal  piano  generale  dei  trasporti,  secondo  i
          criteri  dell'analisi  costi-benefici  e della fattibilita'
          degli interventi.
             2. Il Segretariato del CIPET, per  l'espletamento  delle
          sue   funzioni,  si  avvale,  qualora  sia  necessario,  di
          societa'  a  prevalente   partecipazione   pubblica   quale
          l'Istituto  superiore dei trasporti - ISTRA S.p.a., nonche'
          di istituti universitari e  di  enti  pubblici  di  ricerca
          specializzati nei diversi settori del trasporto".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare le  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.