IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 4 giugno 1991, n. 186, concernente l'istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET); Visto l'art. 3 della citata legge n. 186 del 1991, che istituisce, presso il Ministero dei trasporti, il Segretariato del CIPET e demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri di determinare con proprio decreto, su conforme parere del CIPET, l'articolazione degli uffici del Segretariato; Visto l'art. 4 della citata legge n. 186 del 1991, che determina le funzioni del Segretariato del CIPET; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere conforme espresso dal CIPET nella seduta del 2 agosto 1991; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 ottobre 1991; Sulla proposta del Ministro dei trasporti; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il Segretariato del CIPET, istituito presso il Ministero dei trasporti, assiste il comitato nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, svolgendo a tal fine tutti i compiti di istruttoria, preparazione, analisi, raccolta ed elaborazione dei dati e delle informazioni, studio e valutazione, formulazione di proposte. 2. I compiti di cui al comma 1 sono svolti secondo le direttive del CIPET e in collaborazione con gli uffici della segreteria generale della programmazione per tutto cio' che concerne l'istruttoria, la formulazione e la valutazione delle attivita' di programmazione. Il Segretariato assicura, altresi', in relazione a singoli argomenti, il raccordo con i Ministeri interessati. 3. Il CIPET adotta criteri di coordinamento per il Segretariato e il servizio di segreteria amministrativa assicurato, per le sedute del CIPET, dalla Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica del Ministero del bilancio e della programmazione economica.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui' trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 3, comma 5, della legge n. 186/1991 (Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto - CIPET) e' il seguente: "L'articolazione degli uffici del Segretariato e' determinata, su conforme parere del CIPET, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. A decorrere dalla data di pubblicazione di tale decreto cessano le funzioni della segreteria tecnica istituita presso il Ministero dei trasporti ai fini dell'approntamento del piano generale dei trasporti, ed e' abrogato l'art. 3 della legge 15 giugno 1984, n. 245". - Il testo dell'art. 4 della medesima legge n. 186/1991 e' il seguente: "Art. 4. - 1. Il Segretariato del CIPET: a) compie, in raccordo con gli uffici dei Ministeri interessati ai singoli argomenti, il cui eventuale parere e' tenuto a trasmettere al CIPET, l'istruttoria tecnica ed assiste il CIPET nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite; b) raccoglie, analizza, elabora e conserva i dati e le informazioni tecnico-amministrative concernenti il piano generale dei trasporti; c) in collaborazione con gli organi della programmazione economica generale, valuta i progetti previsti dal piano generale dei trasporti, secondo i criteri dell'analisi costi-benefici e della fattibilita' degli interventi. 2. Il Segretariato del CIPET, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale, qualora sia necessario, di societa' a prevalente partecipazione pubblica quale l'Istituto superiore dei trasporti - ISTRA S.p.a., nonche' di istituti universitari e di enti pubblici di ricerca specializzati nei diversi settori del trasporto". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare le denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.